Privacy si o no?
Adesso tutto è governato e diretto da una parola magica: Privacy.
Non si può fare niente senza che questa parola venga invocata a tutela di tutto, malefatte comprese.
Vi riporto il regolamento del cantoniere comunale del nostro Comune del 1907 e noterete come le cose filassero via con grande velocità.
E' vero che questo sistema portava a decisioni che non sempre erano democratiche, ma era veloce e pratico.
Lascio a voi lettori la riflessione su cosa sia più accettabile tra le norme del passato e quelle del presente.
Regolamento del Cantoniere Comunale
Art. 1 – Il cantoniere deve attendere a tutti i lavori necessari per ridurre e mantenere in ottimo stato i tronchi di strada che gli sono affidati, osservando scrupolosamente gli ordini impartiti dall’Amministrazione, osservando e facendo osservare le disposizioni del regolamento di polizia stradale e rilevando le contravvenzioni al regolamento stesso.
Art 2 – Il cantoniere prima di entrare in servizio dovrà prestare giuramento avanti al Sindaco.
Art. 3 – Tutti gli arnesi necessari per il servizio stradale saranno a carico del cantoniere.
Art. 4 – Nelle opere indicate dall’Amministrazione provvederà allo spargimento della ghiaia stendendola diligentemente sulla strada.
Art. 5 – Durante il tempo nel quale le strade sono coperte di neve dovrà il cantoniere sorvegliare, dirigere e lavorare con gli operai che dall’Amministrazione saranno adibiti per lo sgombro.
Art. 6 – Il cantoniere dovrà elevare verbale per tutte le contravvenzioni previste nei regolamenti di polizia stradale.
Art. 7 -Il cantoniere dovrà mantenere sempre in buon ordine i cumuli di ghiaia lungo le strade e provvedere alla formazione di essi in ogni nuova provvista. Art. 8 – Il cantoniere dovrà inoltre sorvegliare con ogni diligenza la conduttura della fontana ed impedirne qualsiasi usurpazione della relativa zona di terreno, come pure vietare ogni lavoro che possa produrre danno alla conduttura medesima.
Art. 9 – Se il cantoniere trascura i propri doveri o non ottempera agli ordini ricevuti dall’Amministrazione, ovvero tenesse condotta riprovevole, sarà punito:
a) Coll’ammonizione
b) Con multa di L. da 1 a 5
c) Col licenziamento. Le pene di cui alle lettere a) e b) verranno inflitte dal Sindaco, che ne dovrà riferire alla Giunta nella prima adunanza; il licenziamento verrà inflitto dalla Giunta municipale.
S Vito Chietino, 17/7/1907