Il porto di San Vito
Riporto la delibera n. 6 del 2 agosto 1951 con la quale si fa, in un certo senso, la storia del porto di San Vito.
L’anno 1951, il giorno 2 del mese di agosto, nella sede municipale, convocato nei modi e termini di legge il Consiglio comunale, si è il medesimo riunito nella sala delle adunanze in sessione straordinaria di 1° convocazione e in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Altobelli Pietro e con l’assistenza del Segretario del Comune Sig. Sigismondi Giulio. Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 1° Altobelli Pietro – 2° Stella Raffaele – 3° Andreamatteo Ireneo – 4° Tartaglia Vittorio – 5° Piccinino Vito – 6° De Santis Filippo – 7° Bianco Fileno – 8° D’Alessandro Antonio – 9° D’Angelo Giovanni - 10° Iarlori Giuseppe – 11° Verì Luigi – 12° Rosato Mario – 13° Iavicoli Antonio – 14° Iezzi Camillo – 15° Dragani Carmine – 16° Giuliante Fsco Paolo – 17° Forlani Sebastiano; assenti 1° Bianco Nicola 2° Nardone Giuseppe 3° Mazziotti Stelvio.
Il Sindaco Presidente, alle ore 18, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il Sindaco Presidente dà la parola all’assessore Prof. Vittorio Tartaglia il quale legge la seguente relazione:
Il Consiglio Comunale Udita la relazione fatta dall’Assessore Prof. Vittorio Tartaglia; considerata la gravità del problema, quello del porto, di vitale interesse del paese; a voti unanimi palesi espressi nelle forme di legge: Approva pienamente la relazione e delibera di richiedere alla Prefettura ed ai suoi organi lo studio dello stesso problema, per la tutela degli interessi del Comune.
Ritiene opportuno, indipendentemente da quanto potrà suggerire la Prefettura, di richiedere il parere di un legale per l’esame e la risoluzione dei quisiti così come impostati nella relazione summenzionata.
All’uopo sia per tale incombenza che per qualsiasi altra consulenza o rappresentanza legale, nomina il Sig. Avvocato Alberto Paone del Foro di Lanciano. Dispone altresì che la presente delibera sia trasmessa anche al Ministero dei Lavori Pubblici, al provveditorato alle Opere Pubbliche e all’Avvocatura dello Stato chè, nell’attesa degli accertamenti innanzi citati, sia sospesa ogni azione a danno del Comune.