ORDINANZA

 

Numero 14  DEL 08-05-2015

 

 

 

Oggetto:DIVIETO TEMPORANEO DI PRELIEVO E DI UTILIZZO  DELLE ACQUE DEL FIUME "FELTRINO"  E DEL TORRENTE "ARNO.

 

 

 

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio,

 

IL SINDACO

 

 

             PREMESSO che l’ARTA, con nota trasmessa tramite posta pec, prot. 2402 e acquisita al protocollo di questo Ente al n. 3907/2015, ha comunicato, a seguito di monitoraggio, la positività per Salmonella su campione di acqua superficiale del Fiume “Feltrino” in località Marina di San Vito Chietino – punto di campionamento R1312FL2A e Torrente “Arno” a monte confluenza fiume Feltrino – Punto di campionamento R1312AR1;

 

             VISTA la nota Prot. 57/2015 della ASL Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio I.E.S.P. Area Distrettuale Sangro –Aventino, nota acquista al protocollo dell’Ente al n. 4581 del 04/05/2015, con la quale si richiede di emettere apposita Ordinanza Sindacale per la tutela della salute pubblica; 

 

            VISTO l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006  e ss.mm.ii.;

 

            VISTI gli artt. 50 – 54 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;

           

Tutto ciò premesso e considerato,

 

ORDINA

 

È FATTO DIVIETO di uso delle acque per l’intero tratto del Fiume “Feltrino”  e a monte dello stesso, del Torrente “Arno” per la pesca, l’ abbeveraggio di animali e per l’utilizzo a fine irriguo di prodotti ortofrutticoli.

 

DISPONE, INOLTRE,

 

 

La presente Ordinanza rimarrà vigente fino a diversa comunicazione da parte dell’ARTA Abruzzo.

 

DEMANDA

 

alla Polizia Locale e a chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza.

 

L’inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di San Vito Chietino.

 

Per motivi di legittimità è consentito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di San Vito Chietino.

 

 

 

                                                                                                          Il Sindaco