La sosta riservata

   Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

   La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

   Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.

   Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”

   Quanto sopra per la parte sanitaria, mentre l'articolo 188 del Codice della strada regola la  circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nel modo seguente:

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (1)

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

   Fatte queste premesse è doveroso porsi delle domande:

   1 - Come è possibile che persone, che hanno varie invalidità, ma che possono deambulare tranquillamente ottengano dalla ASL la certificazione che attesti il contrario di quanto è sotto gli occhi delle persone normali e che vede i possessori di questi contrassegni fare lunghe passeggiate e pure senza bastoni?

   2 - Forse alla ASL vanno oltre la rigida prescrizione della legge e la certificazione viene data a chiunque abbia un'invalidità?

   3 - Il codice della strada parla di uso improprio del contrassegno, che permette la sosta negli appositi spazi e non è un uso improprio utilizzare i parcheggi per le persone invalide senza che queste ultime utilizzino la macchina? ed è o non è un uso improprio utilizzare lo spazio di sosta come se fosse a completa disposizione di un'autovettura solo perchè questa dispone di un contrassegno e viene utilizzato dal primo che ne ha le chiavi?

   E' una vergogna, che la polizia locale sopporta e che potrebbe regolare con un apposito regolamento, ma, anche senza fare un regolamento, sarebbe sufficiente mettere un disco orario (durata una o due ore) su questi parcheggi e la sosta sarebbe meno selvaggia di quanto non sia e scoraggerebbe l'uso improprio di questi spazi.