Affidamento diretto
L'affidamento diretto per i lavori di un'opera pubblica è consentito al responsabile del procedimento se l'importo è inferiore a quarantamila euro.
Quanto sopra è previsto dall'art. 125 del DLGS n. 163/06, comma 8, ma se leggiamo l'art. 125 con maggiore attenzione notiamo che il comma 5 prevede che "I lavori affidati in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro".
Apparente contraddizione? Non so dare una risposta soprattutto alla luce di quanto ho letto nella determina per l'affidamento dei lavori di costruzione dei loculi nei nostri due cimiteri.
Infatti nel mentre i lavori previsti dall'opera sono di 39.943,00 euro e quindi al disotto, seppur di poco, della soglia dei 40.000,00 euro, nella stessa delibera si parla di importo complessivo di 56.500,00 euro, somma che travalica quanto previsto dal comma 5 del DLGS 125.
Un'arrampicata sugli specchi per eludere un appalto o la determina è formulata in maniera troppo concisa e tale da creare confusione in chi legge, soprattutto se non esperto del settore?
Il linguaggio tecnico può provocare dubbi, ma una chiarificazione in merito dell'assessore al ramo, che con un linguaggio più aderente a quello di noi poveri mortali che leggiamo delibere e determine con continui riferimenti a norme e leggi sconosciute, sarebbe gradita, come pure sarebbe gradita la voce delle minoranze in consiglio comunale.